le funi, le catene e gli accessori di sollevamento sono sottoposti a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante [Allegato VI, ART. 3, comma 3.1.2];
il datore di lavoro/l’azienda prendono le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (…) [CAPO II, SANZIONI, ART. 69, comma 4.a.2];
i risultati delle verifiche ed i controlli devono essere riportati per iscritto e almeno quelli relativi • agli ultimi 3 anni devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza [CAPO II, SANZIONI, ART. 69, comma 9];
tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente controllate ed eseguite al fine • di tutelare la sicurezza dei lavoratori [Allegato VI, ART. 3, comma 3.2.5];